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Rispondenza
alle normative della GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
D.P.R.
20 ottobre 1998 n. 428
(Pubblicazione:
G.U. n. 291 del 4-12-1998)
Premessa
Il
16 ottobre 1998 il Consiglio dei Ministri ha approvato,
su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica Franco
Bassanini, il regolamento sul "Protocollo informatico" formulato
dall’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione.
Il
nuovo regolamento si inserisce nel quadro delle riforme
della pubblica amministrazione e del processo di semplificazione,
con particolare riferimento all'articolo 15 della legge
59/1997 (Bassanini 1) che ha disciplinato la formazione,
la trasmissione e l'archiviazione dei documenti elettronici.
La
normativa è destinata a modificare radicalmente
il sistema di registrazione, trattamento e conservazione
dei documenti amministrativi.
L'attività di
protocollazione sarà organizzata per grandi aree
omogenee con uniformi criteri di classificazione ed archiviazione
dei documenti.
Con
l'informatizzazione dei protocolli sarà possibile
migliorare la gestione dei procedimenti amministrativi
che potranno essere strettamente collegati al protocollo
ed all'archivio, creando un sistema completo per l'informazione
sullo stato delle pratiche, i tempi di definizione e il
responsabile del procedimento.
La
gestione automatizzata dei flussi documentali contribuisce
infine a migliorare il controllo di gestione, grazie alla
puntuale verifica dei tempi di attuazione dei progetti
e dei programmi delle amministrazioni.
Scadenze
obbligatorie fissate dal decreto:
- Entro
il 31 marzo 1999, le pubbliche amministrazioni introducono,
nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati,
progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo
informatico.
- Entro
il 31 dicembre 1999, le pubbliche amministrazioni predispongono
appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri
di protocollo cartacei con sistemi informatici.
- Le
pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a
partire dal 1 gennaio 1999, a realizzare o revisionare
sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione
del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi.
Rispondenza del sistema alle normative
Il
sistema proposto è stato da noi sviluppato e strutturato
in modo tale da rispondere pienamente ai requisiti richiesti.
L’articolo 3 del
regolamento definisce i requisiti del sistema di protocollo
informatico, che deve:
- garantire
la sicurezza e l'integrità dei dati;
- l’accesso
alla procedura è controllato
da un ‘Profilo Utente’ che,
gestito dall’amministratore
del sistema (1),
fissa i parametri di identificazione
escludendo possibili intrusioni da
parte di estranei.
- garantire
la corretta e puntuale registrazione di protocollo
dei documenti in entrata e in uscita;
- la
corretta e puntuale registrazione
di protocollo dei documenti in entrata
e in uscita è forzatamente
soggetta al fattore umano (2).
Il sistema offre un valido supporto
gestendo in modo automatico l’assegnazione
cronologica del numero e della data
di protocollazione.
- fornire
informazioni sul collegamento esistente tra ciascun
documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti
dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti
finali;
- ogni
documento può essere collegato ad altri,
sia in entrata che in uscita, in modo tale da
formare un vero e proprio fascicolo. Ricercando
un qualsiasi documento di un fascicolo, si avranno
a disposizione le informazioni di tutti i documenti
che lo compongono.
- consentire
il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
- il
reperimento delle informazioni è estremamente
facilitato dalla possibilità di ricercare
i documenti tramite una semplice maschera guida
che consente di selezionare una o più tipi
di informazioni registrate, di indicare una
frase, una parola o parte di parola (ricerca
ipertestuale) e/o stabilire lo spazio temporale
su cui eseguire la ricerca. Viene così generato
un filtro che, più ampio sarà minore
sarà la quantità di documenti
rispondenti ai parametri. In tutti i casi si
ha la possibilità di reperire immediatamente
tutte le informazioni interessate, anche se
cercate tra migliaia e migliaia di documenti.
- consentire,
in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni
da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle
disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
- l’accesso
alle informazioni è garantito dal ‘Profilo
Utente’ che, oltre ai parametri di identificazione,
definisce, per ogni utente, i vari livelli
di abilitazione alle singole funzionalità e/o
campo.
- garantire
la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito
del sistema di classificazione d’archivio adottato.
Tutte
le modalità richieste per le registrazioni di protocollo
trovano totale riscontro nel nostro sistema informatico
di Gestione del Protocollo.
L’articolo 4 definisce
le modalità delle registrazioni di protocollo come
segue:
- La
registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto
o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata
mediante la memorizzazione in un archivio informatico
delle seguenti informazioni:
- numero
di protocollo del documento generato automaticamente
dal sistema e registrato in forma non modificabile;
- data
di registrazione di protocollo assegnata automaticamente
dal sistema e registrata in forma non modificabile;
- mittente
per i documenti ricevuti o, in alternativa, il
destinatario o i destinatari per i documenti
spediti, registrati in forma non modificabile;
- oggetto
del documento, registrato in forma non modificabile;
- data
e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
- l’impronta
del documento informatico, se trasmesso per via
telematica, costituita dalla sequenza di simboli
binari in grado di identificarne univocamente
il contenuto, registrata in forma non modificabile.
- Informazioni
previste e richieste
- il
numero di protocollo viene automaticamente
generato e non ne è consentita
la modifica.
- la
data di registrazione di protocollo
viene automaticamente assegnata e
non ne è consentita la modifica.
- i
dati anagrafici (campo obbligatorio
- mittente per i documenti ricevuti
e destinatari per i documenti spediti),
selezionati da archivi appositi,
vengono registrati in forma non modificabile.
- l’oggetto
(campo obbligatorio), predefinito
e selezionato da archivio apposito,
viene registrato in forma non modificabile.
- sono
previsti due campi facoltativi di
riferimento relativi al documento
del mittente. (Data e riferimento
che può essere utilizzato
per il numero di protocollo, se disponibile,
oppure qualsiasi altro riferimento
del documento ricevuto)
- l’impronta
del documento, da qualsiasi fonte
provenga, è registrata in
forma immagine e non modificabile.
- Il
sistema deve consentire la produzione del registro
giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco
delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione
di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.
- Il
sistema aggiorna ‘on-line’, cioè ad
ogni registrazione, il registro di protocollo
che può essere giornalmente stampato.
Tale registro, che può anche essere
consultato a video, riporta le seguenti informazioni:
- numero
di protocollo
- data
di protocollo
- oggetto
- mittente
(per i documenti ricevuti)
- destinatari
per competenza e per conoscenza (per
i documenti spediti)
- eventuale
segnalazione di registrazione ANNULLATA
- L'assegnazione
delle informazioni nelle operazioni di registrazione
di protocollo è effettuata dal sistema in unica
soluzione, con esclusione di interventi intermedi,
anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo
la completezza dell’intera operazione di modifica
o registrazione dei dati.
- Tutte
le informazioni minime necessarie per considerare
valida (vedi art. 7) la tenuta del protocollo
informatico da parte delle pubbliche amministrazioni,
sono richieste dal sistema in modo obbligatorio
in un unica fase di inserimento e registrazione.
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